02/01/08
La guida qui proposta si ripromette di rispondere alle domande di chi, in vista della dichiarazione dei redditi, voglia usufruire delle detrazioni per le spese dei medicinali. All'atto dell'acquisto del medicinale infatti devono essere rispettate determinate regole per ottenere la necessaria documentazione fiscale da allegare alla dichiarazione, che altrimenti potrebbe risultare irregolare. Si deve pertanto essere al corrente di cosa deve riportare lo scontrino rilasciato dal farmacista e a cosa serve la tessera sanitaria.
La spesa per l'acquisto dei farmaci è deducibile (può essere sottratto dal reddito complessivo lordo) o detraibile (possibilità di sottrazione all'imposta lorda) e dal 1° gennaio 2008 è necessario conservare lo scontrino fiscale cosiddetto "parlante" rilasciato dalla farmacia; la tessera sanitaria facilita proprio il rilascio da parte del farmacista di questo "scontrino" .
La spesa per l'acquisto dei farmaci può essere deducibile o detraibile E' prevista per il contribuente la possibilità di detrarre dall'imposta lorda (reddito complessivo) diversi tipi di spese mediche e sanitarie (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, ecc). La deduzione dal reddito complessivo è accordata ai soggetti portatori di handicap secondo l'articolo 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. La detrazione dall'imposta lorda riguarda invece gli altri contribuenti che non presentino le suddette condizioni di minorazione e che abbiano affrontato spese mediche e/o sanitarie maggiori di 129,11 euro, cifra sotto la quale non è previsto alcun tipo di detrazione (franchigia).
Per importi superiori a 129,11 euro di spesa si ha pertanto diritto alla detrazione di imposta pari al 19%; ad esempio, se la spesa complessiva ammonta a 250 euro si sottrae da questa la franchigia, e poi si calcola il 19% (es. 250-129,11= 120,89 x 19% = 22,96 euro).
Documentazione richiesta a decorrere dal 01.01.2008
A partire dal 1.1.2008, secondo l'articolo 39, comma 3, del D.L. 159/2007, al fine di documentare dimostrare l'acquisto dei medicinali, al cittadino non è più sufficiente la documentazione rilasciata dal farmacista allegata al normale scontrino ; le farmacie, devono quindi essere in grado di rilasciare il suddetto "scontrino parlante". La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 28 e 29 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha infatti introdotto l'obbligo per le farmacie di documentare le entrate dovute alla vendita dei medicinali tramite questo scontrino caratterizzato dalle seguenti informazioni:
- descrizione del tipo e della quantità dei farmaci acquistati;
- codice fiscale dell'assistito (con la riserva che se si acquistano medicinali
per conto di altra persona dovrà essere riportato il codice fiscale di chi detrae).
E' da porre poi in rilievo l'importanza della tessera sanitaria, in quanto se presentata al momento dell'acquisto facilita al farmacista il rilascio dello scontrino "parlante"; questi può infatti inserire rapidamente, con il sistema ottico, il codice fiscale nel suddetto scontrino. Il Ministero della Salute, con nota del 15.01.2008, ha, comunque, specificato che, in caso di mancata esibizione della tessera sanitaria, il contribuente potrà comunicare verbalmente il codice fiscale al farmacista che fornirà comunque lo il suddetto scontrino .